L’Agenzia delle Entrate ha sentito la necessità di ribadire e precisare quanto già previsto dal comma 1 dell’art.35 del DPR 633/72, diramando la risoluzione n. 60 datata 16 maggio 2006, recante: “Indicazione numero partita IVA nel sito web – articolo 35, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972”.
Esso deve essere sempre indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell’eventuale sito web ed in ogni altro documento destinato all’ufficio stesso.
[…Con il provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate precisa quanto segue:L’obbligo di indicazione del numero di partita IVA nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività.
Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita IVA…]